E’ stato pubblicato sulla GURI n. 270 del 18.11.2022, il Decreto Legge n. 176 del 18.11.2022 – c.d. Decreto AIUTI QUATER – recante “Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica”.
Il Decreto Legge, oltre alle altre disposizioni relative al settore energetico, riporta all’art. 9 – Modifiche agli incentivi per l’efficientamento energetico – alcune modifiche sostanziali in merito alla disciplina del Superbonus:
- È confermato il 110% per quegli interventi in relazione ai quali alla data del 25 novembre 2022 risulta effettuata la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) e, in caso di lavori su edifici condominiali, all’ulteriore condizione che l’Assemblea abbia approvato l’esecuzione dei lavori con delibera adottata in data antecedente al 25 novembre 2022. La data chiave quindi risulta essere il 24 novembre 2022 e non la data di entrata in vigore del decreto;
- In caso contrario, il Superbonus per gli interventi agevolati effettuati dai condomìni e/o dalle persone fisiche su edifici composti al massimo da due o quattro unità immobiliari, anche posseduti da un unico proprietario, resterà fissato al 110% solo per le spese sostenute entro l’anno in corso (2022), mentre l’aliquota, nell’anno 2023, passerà al 90%;
- Per gli interventi su edifici unifamiliari e unità immobiliari indipendenti e autonome site in edifici plurifamiliari (villette e appartamenti con ingresso autonomo in una palazzina), l’incentivo continua ad essere del 110% anche per le spese sostenute fino al 31 marzo 2023, purché alla data del 30 settembre 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.
Ci riserviamo di tenervi aggiornati sull’argomento con ulteriori commenti al Decreto.
Si allega il testo del Decreto Legge n. 176/2022 pubblicato in GURI.